Rispetto alla versione del 2014, la nuova versione della guida SUVA “I rischi del lavoro in solitudine. Guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza” (Codice: 44094), di ottobre 2023 (dopo nove anni), amplia e definisce il lavoro solitario e lo mette in relazione all’art 8 della OPI, ovvero il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari solo a lavoratori adeguatamente formati al riguardo; inoltre, deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

I rischi del lavoratore in solitudine (44094)

Alcuni esempi di attività che vengono affidate a una sola persona:

  • manutenzione e pulizie industriali
  • lavori in depositi, cantine, magazzini esterni, celle frigo
  • attività di laboratorio
  • facility management

Fondamentale è che la persona tenuta a lavorare da sola deve poter chiedere aiuto in qualsiasi momento in caso di emergenza, ad es. tramite chiamate telefoniche o via radio, allarme via radio o eventuale impianto di sorveglianza dell’azienda.

La nuova lista di controllo introduce, rispetto alla precedente, i requisiti che devono essere posseduti da una persona che lavora da sola. In sintesi essi sono:

  • idoneità psichica
  • idoneità fisica
  • idoneità intellettuale

Non è chiarito se l’idoneità psichica e fisica debba essere rilasciata dal medico aziendale (specialista MSSL) o per il tramite di un certificato medico a cura del lavoratore.

Sono ovviamente esclusi i giovani lavoratori, i quali non possono essere impiegati per lavori pericolosi fino al compimento del 18° anno di età (vedi Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori).

A determinare la situazione di pericolo la guida fornisce unamatrice (5 x 5) con un piano delle misure da attuare in base alla fascia di colore a cui si giunge al termine della valutazione.

Se la valutazione con la matrice determina una classe di appartenenza:

  • in fascia rossa, la guida suggerisce che è vietato il lavoro da soli;
  • in fascia arancione occorre una sorveglianza continua, un impianto di allarme da attivare immediatamente in caso di esigenza;
  • in fascia gialla occorre una sorveglianza periodica, anche per il tramite di un GPS
  • in fascia verde la persona tenuta a lavorare da sola non deve essere sorvegliata.

La guida (al capitolo 9) si chiude con un elenco di lavori regolamentati da disposizioni particolari, come ad esempio:

  • Lavori su impianti elettrici sotto tensione
  • Utilizzo di sorgenti radioattive
  • Verniciatura a spruzzo all’interno di recipienti
  • Lavori all’interno di recipienti e locali stretti (vedi SUVA 1416.i)
  • Lavori di smantellamento e demolizione
  • Lavori a impianti termici e camini di fabbrica
  • Lavori in sospensione a funi portanti
  • Lavori in canalizzazioni
  • Lavori forestali
  • Lavori in aria compressa e in immersione
  • Lavori su piloni delle linee elettriche
  • Lavori sulle ferrovie

Scaricate il documento completo qui sotto

>> I rischi del lavoro in solitudine (cod. 44094)

Articolo scritto per HSE-Ticino da Olindo Ianniello, CIH, Igienista del lavoro SGAH