La sicurezza sul lavoro nelle zone dei binari in Svizzera è disciplinata da un quadro normativo rigoroso che mira a proteggere i lavoratori e a garantire un funzionamento efficiente del sistema ferroviario. Attraverso la valutazione dei rischi, la formazione continua e l’osservanza delle normative legali, le aziende possono contribuire a creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto. La collaborazione tra le autorità ferroviarie e i lavoratori è essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e prevenire eventi nelle zone ferroviarie.

Le norme «Sicurezza per i lavori nella zona dei binari» si basano sulle prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT R 300.12) e sono parte integrante delle norme di riferimento in materia di tecnica ferroviaria (RTE). Questo rappresenta la pratica corrente, non sostituisce le regole di ordine superiore ed è conforme ad esse.

Tali prescrizioni si applicano al contesto di manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, come a chi, nel contesto delle sue attività, opera nella zona dei binari. Queste attività possono essere svolte in vicinanza di un tracciato ferroviario.

La Legge federale sulle ferrovie prevede che i terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell’impresa ferroviaria, rimediarvi. Tali interventi e lavori si riferiscono a: progetti di costruzione, demolizione, trasformazione e ristrutturazione di edifici, passaggio di tubazioni, cavi e canalizzazioni lungo e sotto i binari, installazione di antenne di telefonia mobile e di dispositivi (armadi tecnici, ecc.), posa di recinzioni, piantagione di alberi, ecc. che siano oggetto o meno di esame.

Misure di sicurezza secondo le norme sono necessarie non appena si svolgono lavori nella zona dei binari o nelle vicinanze della ferrovia e quando personale e/o attrezzature di lavoro, oggetti, macchinari, ecc. potrebbero invadere, in maniera volontaria o involontaria, la zona dei binari. Ciò può riguardare anche aree dei lavori poste a distanze considerevoli.

Le misure di sicurezza da adottare sulle aree dei lavori nella zona dei binari hanno come fine:

  • la protezione di personale, materiale e apparecchi sulle aree dei lavori dai pericoli derivanti dall’esercizio ferroviario e dalla corrente ferroviaria, e
  • la sicurezza dell’esercizio ferroviario in prossimità di aree dei lavori.

Per legge, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria assume la funzione pianificare e prescrivere le necessarie misure di sicurezza per le attività in oggetto. Le misure sono definite da personale specializzato dell’impresa ferroviaria. Essendo una responsabilità del gestore dell’infrastruttura, l’attività non può essere demanda a terzi.

Nell’ambito della costruzione o ristrutturazione di edifici a lato di un tracciato ferroviario, il rilascio della licenza edilizia da parte di un Comune o del Cantone è subordinata a una presa di posizione del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, in questo modo si assicura un primo contatto e delle prime descrizioni delle possibili misure di sicurezza da attuare da parte del Committente.

A livello normativo si riconoscono tre zone di pericolo:

  • la prima, definita spazio di pericolo è riferita alla sagoma limite di un convoglio ferroviario per la quale è fondamentale applicare misure di protezione incisive.
  • la seconda zona, definita zona di pericolo senza impiego di macchinari/apparecchi, è quella zona in cui possono essere possibili lavori manuali con misure di protezione ridotte.
  • la terza fascia è definita zona di pericolo con impiego di macchinari/apparecchi.

Benché gli specialisti del settore lavorino con riferimenti chiari, è difficile definire una distanza chiara perché diversi sono gli elementi da considerare.

Un esempio potrebbe essere un lavoro di manutenzione alla pensilina di un magazzino sito a venti metri di distanza da un tracciato ferroviario distanza ai profani reputata sicura, ma un impiego di un’autogrù con uno sbraccio di trenta metri per sollevare e sostituire la copertura, implica una messa in pericolo dell’esercizio ferroviario e di chi lavora alla manutenzione della pensilina.

È fortemente consigliato da sempre consultare l’impresa ferroviaria prima di svolgere lavori in vicinanza di un tracciato ferroviario, al fine di chiarire con i diretti responsabili se sussistono dei rischi.

La sicurezza per i lavori nella zona dei binari per essere applicata necessita di abilitazioni a determinati ruoli di sicurezza a dipendenza della vicinanza con la linea ferroviaria e dei pericoli individuati.

Si riconoscono principalmente tre ruoli:

  •  il ruolo dello specialista e collaboratore dell’impresa ferroviaria che prescrive e sorveglia disposizioni necessarie a proteggere tutto il personale dai pericoli dell’esercizio ferroviario e l’esercizio ferroviario dai pericoli determinati dai lavori.
  • Il ruolo di colui, presso l’area dei lavori, che ha il compito di attuare le misure di sicurezza previste nel concetto di sicurezza emanato dallo specialista della sicurezza dell’impresa ferroviaria.ù
  • Infine una figura che annuncia l’arrivo dei treni nei pressi dell’area di lavoro e si assicura che i lavoratori reagiscano secondo le  disposizioni di protezione delle persone.

Questi ruoli di sicurezza sono possibili solo dopo aver concluso le formazioni specifiche e aver superato gli esami, le abilitazioni e i requisiti sono regolamentate dall’ufficio federale dei trasporti.

Leggi e norme di riferimento

  • Legge federale sulle ferrovie (Lferr 742.101)
  • Prescrizioni di circolazione treni (PCT 742.173.001)
  • R RTE 20100 Sicurezza per i lavori nella zona dei binari (edito da UTP)
  • R RTE 20600 Sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici ferroviari (edito da UTP)

Articolo redatto per HSE Ticino da Christian Jenzer, membro di Comitato