Il 16 febbraio 2023 la SECO ha nuovamente modificato il commento all’articolo 36 dell’OLL3 «Pronto soccorso». La modifica in particolare è intesa a chiarire il tipo di formazione richiesta.

Tutta la formazione è accettabile se ci sono le seguenti caratteristiche:

  •  il contenuto della formazione deve essere coerente con le competenze acquisite nei corsi certificati IAS
  • la formazione deve rispondere ai pericoli presenti nell’azienda, in particolare pericoli causati dell’attività stessa. Le aziende con rischi particolari ai sensi della direttiva CFSL n. 6508 devono definire il tipo di formazione richiesta, rivolgendosi a uno specialista MSSL (responsabile della sicurezza, specialista SLPS, ecc…).

Non ha infatti senso che le aziende addestrino i soccorritori in situazioni diverse da quelle che potenzialmente dovranno affrontare. Ad esempio, un’azienda il cui principale rischio professionale è il sanguinamento massiccio, che segue un corso BLS-DAE di 3 ore che non include tecniche per fermare le emorragie massicce, non ha effettuato un’analisi sufficiente delle sue esigenze. Questo, nel momento del bisogno, comporta prima di tutto un inadeguato soccorso e in seconda battuta potrebbe causare un contrasto fra soccorritori e colleghi, in quanto questi ultimi si aspettano azioni efficaci adeguate alle situazioni (disagio, trauma, ecc…).

L’identificazione dei pericoli è dunque l’elemento fondamentale per attuare la prevenzione primaria e secondaria, e se l’incidente non può essere evitato, bisogna attuare un piano di 1° soccorso (prevenzione terziaria). 

Fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Arbeitsraeume-und-Umgebungsfaktoren/Erste-Hilfe.html