È di fine luglio 2023 l’ultima versione del commentario SECO all’Ordinanza 3 della Legge del Lavoro (OLL3) ed in particolare sull’art 36 dal titolo “Pronto soccorso” o “Primo soccorso” (qui usati indistintamente).

Per pronto soccorso s’intende l’insieme dei comportamenti di aiuto e di prime cure prestati ad esempio in occasione di un infortunio in azienda. Sono tutte quelle misure che, a partire dall’evento traumatico, si sviluppano attraverso l’allarme, il mettere in sicurezza il luogo dell’accaduto, fino alla fornitura di soccorso al lavoratore infortunato.

Rientra quindi nelle responsabilità del datore di lavoro (art 6 LL e 328 CO) quella di assicurare la incolumità dei lavoratori, anche dopo o a seguito di un fenomeno infortunistico. Il datore di lavoro deve garantire un adeguato soccorso a tutte le persone operanti nel proprio perimetro aziendale e tempo lavorativo, sia di giorno che di notte, e anche per i lavoratori trasfertisti o in regime di appalto o in attività esterne cantieristiche.

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Molto interessante l’indicazione della SECO di redigere, a seguito della valutazione dei rischi o a seguito del coinvolgimento di uno specialista in relazione ai pericoli particolari di cui all’Allegato I CFSL 6508, un piano di primo soccorso (o anche di emergenza sanitaria).

Tale condizione si palesa con i cosiddetti “pericoli particolari” tra cui, solo per esercizio mnemonico, ricordiamo il caldo severo, le atmosfere sotto-ossigenate, l’uso di carrelli elevatori, ecc ecc.

Il piano di emergenza sanitaria deve prevedere tutte le azioni da intraprendere, i soggetti preposti al soccorso, e il coordinamento del soccorso. È indubbio che in caso di emergenza “il tempo è prezioso” e ognuno deve poter e saper fare la propria parte.

Il nuovo commentario all’art 36 OLL3 ci fornisce anche la tempistica di intervento in caso di infortunio: il lavoratore deve essere soccorso entro 3 minuti dall’evento incidentale, nelle aziende con pericoli particolari.

Cassette di primo soccorso e tutto il materiale (ad eccezione dei farmaci) devono essere messi a disposizione in ogni luogo di lavoro o essere comunque facilmente raggiungibili.

Caso a parte sono poi le persone che lavorano da sole, i cosiddetti “lavoratori solitari”. Per essi va garantito e assicurato lo stesso livello di assistenza (telefono cellulare, sistema uomo-morto o anche la sorveglianza).

La formazione degli addetti al primo soccorso (o soccorritori) deve essere “adeguata”. La SECO a tal riguardo con una nota a margine, indica il significato di “adeguata” con delle indicazioni per certificazioni IVR / IAS del primo soccorso o corsi di primo soccorso con obiettivi di apprendimento o prestazioni analoghi a quello IVR / IAS

Infine, alcune indicazioni in merito al numero degli addetti (minimo) 1-2 fino a 10 lavoratori e al numero di cassette di primo soccorso (almeno una).

Fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zur-argv-3.html

Articolo di Olindo Ianniello, Igienista del lavoro SGAH