È stata pubblicata nel dicembre 2023 la nuova pubblicazione SUVA sul tema della formazione dei lavoratori: “”Formazione e istruzione in azienda” (Cod. 66109).
La versione precedente era di giugno 2016.
È giusto ricordare al lettore che la formazione è inserita e integrata nel sistema di sicurezza al punto 3 e rappresenta un tassello fondamentale del sistema della prevenzione in azienda.
Inoltre, per effetto dell’art 8 della OPI, si parla espressamente di “formazione” e non di istruzione, per quei lavori connessi con i “pericoli particolari” (vedi anche allegato 1 CFSL 6508).
La nuova pubblicazione, a differenza della precedente versione, introduce la distinzione tra “formazione” e “istruzione”. Alla formazione deve seguire una “verifica” delle competenze acquisite e un attestato di formazione (ad es. attestato di carrellista). L’istruzione si basa, invece, sull’erogazione di indicazioni pratiche su come svolgere una determinata attività.
Interessante l’introduzione ufficiale della possibilità della formazione e istruzione tramite web (on-line), in quanto questa modalità di formazione consente di risparmiare tempo.
Ma chi deve seguire una formazione o un’istruzione?
Lavoratori esposti a potenziali pericoli (in base all’attività svolta, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate sul posto di lavoro):
- operai di officina
- installatori
- carrellisti
- chi si occupa di imbracatura di carichi
- operatori impianto
- manovra di piattaforme di lavoro elevabili
- saldatori
- ecc…
Figure rilevanti nel piano di sicurezza:
- dirigenti d’azienda, capiofficina
- addetti alla sicurezza
- ecc…
È importantissimo ripetere ad intervalli regolari la formazione e l’istruzione dei lavoratori, così come documentare e tracciare l’avvenuta attività di trasferimento delle competenze.
Scaricate il documento completo qui sotto
>> Formazione e istruzione in azienda (66109)
Articolo scritto per HSE-Ticino da Olindo Ianniello, CIH, Igienista del lavoro SGAH