Per smaltire correttamente gli imballaggi è necessaria una particolare attenzione e la conoscenza dei requisiti normativi, soprattutto se il contenuto era pericoloso.

In questo approfondimento, prendiamo in considerazione i requisiti legali e operativi per operare correttamente.

Dopo aver utilizzato un prodotto, quel che resta è il contenitore vuoto. È ovviamente una buona prassi limitare la produzione di rifiuti, riutilizzano il più possibile gli imballaggi, ma con alcune precauzioni:

  • verificare che il contenitore sia ancora integro e in grado di svolgere la propria funzione;
  • verificare che il nuovo prodotto sia adatto alla tipologia di contenitore (compatibilità tra materiali, adeguatezza del grado di omologazione per gli imballaggi omologati);
  • valutare preliminarmente che il nuovo prodotto non reagisca pericolosamente con residui di quello precedente o possa a sua volta essere contaminato divenendo inutilizzabile;
  • sostituire diciture e pittogrammi di pericolo non più pertinenti con il nuovo contenuto.

In tutti gli altri casi, il contenitore verrà smaltito. Come?

Per prima cosa è necessario verificare se il contenuto era pericoloso o meno: guardiamo l’imballaggio e notiamo se sono presenti pittogrammi di pericolo.

Caso 1 – IMBALLAGGI VUOTI DI PRODOTTI NON PERICOLOSI

  • Non sono presenti pittogrammi di pericolo

Il prodotto che era contenuto non è classificato pericoloso. L’imballaggio vuoto può essere smaltito come rifiuto non speciale, attribuendo un codice rifiuto adeguato in base al tipo di materiale.

Ad esempio:

Codice 15 01 02 Imballaggi in plastica

Codice 15 01 04 Imballaggi metallici.

È comunque opportuno che questi imballaggi siano vuotati completamente dal loro contenuto, cioè non presentino più alcun residuo, al fine di evitare dispersioni di sostanze che potrebbero eventualmente reagire tra loro in fase di raccolta e di smaltimento.

Caso 2 – IMBALLAGGI VUOTI DI PRODOTTI PERICOLOSI

  • sono presenti pittogrammi di pericolo GHS / ADR
  • l’imballaggio è stato bonificato

I pittogrammi indicano che il prodotto contenuto era classificato come pericoloso. Tuttavia, se l’imballaggio è stato svuotato completamente e non presenta alcun residuo (imballaggio bonificato), si ricade nel caso 1 (codice rifiuto non speciale).

In tal caso è necessario che i pittogrammi di pericolo siano cancellati (con un pennarello, con uno spray): solo così infatti l’informazione che viene trasmessa sarà corretta.

Un imballaggio bonificato, che presenta ancora pittogrammi di pericolo, resta pericoloso, perché chi manipolerà quel rifiuto in fase di raccolta e smaltimento, si baserà sulle indicazioni esterne del contenitore.

Ricordiamo che il regolamento ADR (Ordinanza OSAS) riporta quanto segue:

1.1.3.5 Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

Caso 3 – IMBALLAGGI VUOTI DI PRODOTTI PERICOLOSI

  • sono presenti pittogrammi di pericolo solo GHS
  • l’imballaggio NON è stato bonificato

I pittogrammi indicano che il prodotto contenuto era classificato come pericoloso.

L’imballaggio deve essere smaltito come rifiuto speciale, con codice 150110 (rs) Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali.

È necessario il modulo di accompagnamento (salvo i casi indicati dall’art. 6 OTRif).

Sui singoli imballaggi o sull’imballaggio che li contiene (es. un big bag che contiene taniche vuote), devono essere apposte le diciture indicate dall’art. 7 OTRif:

a. le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;

b. il codice o la designazione dei rifiuti secondo l’elenco dei rifiuti;

c. il numero del modulo di accompagnamento.

L’ordinanza ricorda che l’etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento.

Immagine CASO 3

Caso 4 – IMBALLAGGI VUOTI DI PRODOTTI PERICOLOSI

  • sono presenti pittogrammi di pericolo GHS + ADR
  • l’imballaggio NON è stato bonificato

I pittogrammi indicano che il prodotto è classificato come pericoloso secondo il GHS (OPChim) e anche secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR per trasporto via strada).

Oltre a tutto quanto indicato nel caso 3, l’imballaggio deve essere consegnato e trasportato nel rispetto della normativa ADR (Ordinanza SDR).

In tal caso, vale quanto segue:

  • l’imballaggio vuoto di merci pericolose per il trasporto viene trattato, di principio, come se fosse pieno. Se l’imballaggio è integro e non presenta perdite o difetti, può essere trasportato indicando sul documento di trasporto: “IMBALLAGGIO VUOTO”, “RECIPIENTE VUOTO”, “IBC VUOTO”, “GRANDE IMBALLAGGIO VUOTO”, secondo il caso, seguita dalle informazioni relative alle ultime merci caricate.

Esempio: “IMBALLAGGIO VUOTO, 3 (8)”

Nell’esempio riportato, i numeri 3 e 8 corrispondono ai numeri delle etichette ADR presenti sull’imballaggio stesso o sull’insieme degli imballaggi destinati ad un unico carico.

Si ricorda che in questo caso gli imballaggi vuoti non ripuliti ricadono in categoria di trasporto 4 della tabella del paragrafo ADR 1.1.3.6 e non è richiesto quindi il certificato di formazione professionale dell’autista (CFP o patentino ADR), né la segnalazione del veicolo con pannelli arancio.

Nel caso in cui gli imballaggi presentino dei difetti o parti mancanti (es. non hanno il coperchio o il tappo), possono essere smaltiti con il numero UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI.

Per esempio, il documento di trasporto degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi che hanno contenuto merci della classe 3 con un pericolo sussidiario della classe 6.1, devono essere indicati nel documento di trasporto come:

“UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9”.

Gli imballaggi così indicati avevano contenuto merci della classe 3 (liquidi infiammabili), 4.1 (solidi infiammabili), 6.1 (materie tossiche).

Come si nota, il numero UN 3509 appartiene alla classe ADR 9 e, come per il caso precedente, gode dell’esenzione parziale ADR 1.1.3.6, essendo in categoria di trasporto 4.

Si ricordano tuttavia le limitazioni per l’impiego del numero UN 3509, così indicate dalla disposizione speciale 663:

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, e non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

Campo d’applicazione

I residui presenti negli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti possono essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Inoltre essi non devono essere:

  • materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali “0” figura nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2; né
  • materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1; né
  • materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1; né
  • materiale radioattivo; né
  • amianto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e ONU 3432), difenili polialogenati, monometildifenilmetani alogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

Disposizioni generali

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere caricati alla rinfusa insieme ad imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale di un’altra classe. Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati nello stesso imballaggio esterno di altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale di un’altra classe.

Delle procedure di selezione documentate devono essere attuate sul sito di carico per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili a questa rubrica.

NOTA: Tutte le altre disposizioni dell’ADR si applicano.

Immagine CASO 4

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Nota:

La Comunicazione della Commissione Europea del 2018 denominata Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, così considera gli imballaggi “vuoti”:

Per poter assegnare il rifiuto al capitolo 15 01 è necessario determinare se l’imballaggio/il contenitore è nominalmente vuoto. Si suggerisce di interpretare la nozione di «nominalmente vuoto» nel senso che i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace. La rimozione può avvenire tramite drenaggio o raschiatura. Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l’assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio.

Al fine di stabilire se l’imballaggio in esame sia nominalmente vuoto, si possono utilizzare gli approcci pratici applicati nei singoli Stati membri. Ad esempio, in Austria per imballaggio «completamente vuoto» si intende uno svuotamento adeguato («privo di gocciolamenti» dovuti a polvere residua, fanghi e gocce, pulito tramite spazzolatura o pulito utilizzando una spatola) fatta eccezione per i residui inevitabili, senza applicare misure supplementari (come ad esempio il calore). Il termine non comprende la pulizia dei contenitori.

Un contenitore si considera essere stato svuotato completamente se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, come ad esempio il capovolgimento del contenitore, quest’ultimo non rilascia più né gocce né residui solidi.

Se l’imballaggio contiene materiali residui che non possono essere rimossi in base a criteri normali (ad esempio a causa della dimensione dell’apertura o della natura del materiale), il rifiuto in esame non va classificato come rifiuto di imballaggio bensì come materiale residuo (ad esempio, una lattina mezza vuota di vernice solidificata potrebbe essere classificata come 08 01 11*).

Articolo redatto per HSE-Ticino da Franca Fardini, Responsabile settore consulenza qualità sicurezza e ambiente & CSR, emergee sagl.