Cos’è l’accordo ADR

L’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è un trattato internazionale che definisce requisiti tecnici, normativi e di sicurezza per il trasporto su strada di merci pericolose. Firmato per la prima volta nel 1957 a Ginevra ed entrato in vigore nel 1968, viene aggiornato ogni due anni per recepire evoluzioni tecniche e legislative.

Aggiornamenti e validità

L’ultima versione della normativa, l’ADR 2025, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di sei mesi. Gli aggiornamenti normativi diventano pienamente operativi dal 1° luglio 2025.

In Svizzera, l’ADR è recepito attraverso:

  • l’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR),
  • l’Ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

Le autorità aggiornano periodicamente queste normative per garantire l’allineamento con l’ADR e con lo stato dell’arte della tecnica.

Le disposizioni dell’ADR si applicano a tutti gli attori della catena logistica: speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, scaricatore e destinatario.

Novità introdotte dall’ADR 2025

Riportiamo qui di seguito le principali novità per il trasporto via strada:

  1.  Nuovi numeri ONU

L’ADR introduce 11 nuovi numeri ONU:

  • UN0514 DISPOSITIVI DI ESTINZIONE PER DISPERSIONE
  • UN3551 BATTERIE AGLI IONI DI SODIO con elettrolita organico
  • UN3552 BATTERIE AGLI IONI DI SODIO CONTENUTI IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI SODIO IMBALLATE CON APPARECCHIATURE, con elettrolita organico
  • UN3553 DISILANO
  • UN3554 GALLIO CONTENUTO IN OGGETTI FABBRICATI
  • UN3555 TRIFLUOROMETILTETRAZOLO, SALE DI SODIO IN acetone, con almeno il 68% (in massa) di acetone
  • UN3556 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
  • UN3557 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIE AL LITIO METALLICO
  • UN3558 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIE AGLI IONI DI SODIO
  • UN3559 SISTEMI SPRINKLER
  • UN3560 IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 25% di idrossido di tetrametilammonio

Particolare attenzione è stata riservata ai numeri UN 3551 e UN 3552 (batterie al sodio), appartenenti alla classe 9 e assegnati alla categoria di trasporto 2 e codice di restrizione in galleria E. Le prescrizioni previste per le batterie al litio si estendono ora anche a quelle al sodio, comprese le disposizioni speciali del capitolo 3.3 e le istruzioni di imballaggio della sezione 4.1.4.

La nuova disposizione speciale 400 stabilisce invece le condizioni per la spedizione in regime di esenzione.

Il marchio precedentemente denominato “marchio per le batterie al litio”, assume ora la più generica dicitura di “marchio per le batterie“, in quanto viene esteso anche alle pile e batterie al sodio ionico.

La disposizione speciale 376, relativa alle pile e batterie considerate danneggiate o difettose o che possono smontarsi rapidamente, reagire pericolosamente e produrre una fiamma o un pericoloso sviluppo di calore, è stata modificata, specificando l’apposita dicitura da apporre sui colli “PILE AL SODIO IONICO DANNEGGIATE/DIFETTOSE”, secondo il caso. Tali batterie devono essere imballate secondo istruzioni specifiche e devono essere assegnate alla categoria di trasporto 0, in quanto necessitano la massima attenzione operativa.

Nel documento di trasporto deve essere indicata la seguente dicitura:
“Trasporto secondo la disposizione speciale 376 – Categoria di trasporto 0.”

  1. Trasporto rifiuti contenenti amianto alla rinfusa

Una modifica di grande rilievo per le imprese attive nella bonifica e nello smaltimento dell’amianto consente ora il trasporto alla rinfusa di rifiuti contenenti amianto libero (Ni ONU 2212 e 2590) (provenienti da cantieri edili o stradali o da suoli o terre contaminati), purché confezionati in big bag o in imballaggi equivalenti, idonei a garantirne il contenimento e la sicurezza. La disposizione pertinente, la 678, prevede però che sia riportata una dicitura specifica sul documento di trasportato e che sia allegata la scheda tecnica del contenitore, per migliorarne la sicurezza e tracciabilità.

  1. Obbligo di documentazione a bordo

L’aggiornamento precisa che la documentazione prevista dal capitolo 8.1.2 deve trovarsi a bordo della cabina di guida dell’unità di trasporto, per facilitarne l’accesso e agevolare i controlli da parte delle autorità.

Tra i documenti richiesti vi sono:

  • Documento di trasporto per tutte le merci pericolose trasportate;
  • Istruzioni scritte per il conducente in caso di emergenza
  • Documento d’identificazione recante una fotografia, per ciascun membro dell’equipaggio
  • Certificato di formazione del conducente (patentino ADR)
  • Certificazione di approvazione

È stata inoltre aggiunta una nota specifica al capitolo 5.4, relativo alla documentazione, che chiarisce la necessità di identificare anche il veicolo utilizzato per il trasporto. Le informazioni previste in questo capitolo, relative alle merci pericolose trasportate, devono essere disponibili durante tutto il trasporto in modo da consentire l’identificazione sia delle merci che del veicolo. A tal fine, la documentazione deve riportare la targa dell’automezzo con cui la merce viene trasportata.

  1. Spedizione dei rifiuti

È stata introdotta una precisazione relativamente alla disposizione enunciata al 2.1.3.5.5 che consente di assegnare un rifiuto a un numero ONU e un gruppo di imballaggio in base alle conoscenze che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili. Quando si applica tale disposizione per i rifiuti non è necessario aggiungere il nome tecnico tra parentesi per una rubrica non altrimenti specificata, come prescritto dalla disposizione speciale 274.

Esempio: UN3264, LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5

  1. Formazione obbligatoria

Un altro aspetto cruciale evidenziato dall’ ADR 2025 è il rafforzamento dell’obbligo di formazione per tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose, con l’aggiunta del paragrafo h) al capitolo 3.4.1, riferito alle merci pericolose imballate in quantità limitate. La formazione infatti deve essere:

  • Specifica per il ruolo svolto da ciascun dipendente;
  • Documentata con attestati e registri aziendali;
  • Aggiornata regolarmente in base alle modifiche della normativa ADR.

Articolo scritto per HSE-Ticino da Manuela Martinelli, consulente